La legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e' cosi' modificata:
- a)nel primo comma dell'articolo 18, le parole "dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
- b)il secondo periodo del primo comma nell'articolo 19 e' abrogato.
Testo vigente dal 20 marzo 1998
