Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e' cosi' modificato:
- a)nel primo comma dell'articolo 21 le parole "dal presidente del tribunale, o dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
- b)il secondo periodo del primo comma dell'articolo 25 e' soppresso;
- c)nel secondo comma dell'articolo 25 le parole "magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari" sono sostituite dalle parole "dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
