Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283 sono sostituiti dai seguenti: "E' istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:
- a)cause avanti al tribunale lire 2.000;
- b)cause avanti alla corte di appello lire 3.000;
- c)cause avanti alla corte di cassazione lire 5.000. E' istituita per i ricorsi per ingiunzione di competenza del tribunale una tassa nella misura di lire 600. La tassa di cui al primo e al secondo comma del presente articolo non e' dovuta per i giudizi dinanzi al giudice di pace.".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
