Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283 sono sostituiti dai seguenti: "E' istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:

  • a)cause avanti al tribunale lire 2.000;
  • b)cause avanti alla corte di appello lire 3.000;
  • c)cause avanti alla corte di cassazione lire 5.000. E' istituita per i ricorsi per ingiunzione di competenza del tribunale una tassa nella misura di lire 600. La tassa di cui al primo e al secondo comma del presente articolo non e' dovuta per i giudizi dinanzi al giudice di pace.".

Testo vigente dal 20 marzo 1998

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art240 · fonte del testo

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