Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e' cosi' modificato:
- a)nel primo comma dell'articolo 20 le parole "dal pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
- b)negli articoli 20, secondo comma, 21, primo e secondo comma, e 24, primo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "prefetto";
- c)negli articoli 37, primo comma, primo periodo, e 39, primo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice delegato dal presidente del tribunale";
- d)il secondo comma dell'articolo 97 e' sostituito dal seguente: "Lo sposo che si trova nell'impossibilita' di presentare l'atto di nascita, puo' supplirvi con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.";
- e)il terzo comma dell'articolo 97 e' abrogato;
- f)negli articoli 178, secondo comma, 179, primo comma, 180 e 181, primo e secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "prefetto o un suo delegato";
- g)il terzo comma dell'articolo 181 e' abrogato;
- h)nel secondo comma dell'articolo 182 le parole "o delegare per essa il pretore" sono soppresse.
Testo vigente dal 20 marzo 1998
