L'articolo 558 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento)";
- b)nei commi 1 e 3 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
