Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' cosi' modificato:
- a)negli articoli 55, terzo comma, 56, primo, secondo, terzo e quarto comma, 57, primo, secondo, terzo e quarto comma, 58, terzo comma, 59, secondo comma, 60, primo comma, 62, terzo comma, 232, terzo comma, 239, secondo comma, e 240, primo comma, le parole "il pretore", "al pretore", "dal pretore" e "del pretore" sono rispettivamente sostituite, dove compaiono, dalle parole "la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro", "alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro", "dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro" e " della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro";
- b)il primo comma dell'articolo 58 e' sostituito dal seguente: "Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le inchieste previste dall'articolo 56, devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad un'indennita' nella misura ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti.";
- c)il secondo comma dell'articolo 58 e il terzo comma dell'articolo 60 sono abrogati;
- d)il primo comma dell'articolo 62 e' sostituito dal seguente: "Le indennita' di cui all'articolo 58 sono liquidate dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro.";
- e)nel primo comma dell'articolo 239 la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "pubblico ministero".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
