Il primo comma dell'articolo 25 del regio decretolegge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e' cosi' modificato:
- a)nel n. 1 le parole "pretore, qualora il comune, in cui il notaio aveva la residenza, sia sede di pretura, e al conciliatore del comune medesimo negli altri casi" sono sostituite dalle parole "capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza";
- b)il n. 2 e' abrogato.
Testo vigente dal 20 marzo 1998
