Il secondo comma dell'articolo 65 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il compenso al custode e' stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
