L'articolo 825 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
- a)nel secondo comma, la parola "pretura" e' sostituita dalla parola "tribunale";
- b)nel terzo comma e quarto comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale";
- c)il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Contro il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo e' ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
