Art. 97 — Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
L'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi' modificato:
- a)nel primo comma le parole "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis";
- b)nel quarto e nel settimo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Testo vigente dal 31 dicembre 1999
