Art. 98 — Competenza per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione

Dopo l'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' inserito il seguente: "Art. 22-bis (Competenza per il giudizio di opposizione). - Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

  • a)di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • b)di previdenza e assistenza obbligatoria;
  • c)urbanistica ed edilizia;
  • d)di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
  • e)di igiene degli alimenti e delle bevande;
  • f)di societa' e di intermediari finanziari;
  • g)tributaria e valutaria. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:
  • a)se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;
  • b)quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
  • c)quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.".

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 98, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 370/2007

    Questione infondata
    7 novembre 2007

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), inserito dall'articolo 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata,…

    Art. 22-bis Modifiche al sistema penale · Art. 98 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507~art98 · fonte del testo

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