Art. 43 — Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori
L'articolo 498 del codice penale e' cosi' modificato:
- a)nel primo comma le parole "e' punito con la multa da lire duecentomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
- b)nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
- c)il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalita' stabilite dall'articolo 36 e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Testo vigente dal 31 dicembre 1999
