Art. 42 — Modifica dell'articolo 466 del codice penale, in tema di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati
L'articolo 466 del codice penale e' cosi' modificato:
- a)nel primo comma le parole "con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila";
- b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.".
Testo vigente dal 31 dicembre 1999
