Art. 55 — Modifica dell'articolo 692 del codice penale, in tema di detenzione di misure e pesi illegali
Nel primo comma dell'articolo 692 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Testo vigente dal 31 dicembre 1999
