(( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)). (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)). (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)). (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)). Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, puo' stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalita' di rilevazione della materia imponibile nonche' dei requisiti di capacita' ed affidabilita' del personale impiegato dal contraente.
In tema di TARI, la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, sicché, ove l'accertamento venga effettuato per omesso versamento, deve ritenersi sufficiente l'indicazione della superficie accertata o della tariffa ritenuta applicabile, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali, quali i regolamenti o altre delibere comunali, sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato l'idoneità motivazionale dell'avviso di accertamento che, pur recando un'erronea indicazione del numero finale della particella catastale dell'immobile in taluni riquadri, individuava il soggetto destinatario, l'estensione delle superfici tassate e la relativa ubicazione, nonché le aliquote applicate).
In tema di TARI, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di ulteriori informazioni, salvo che la normativa comunale contempli una riduzione tariffaria in presenza di specifici requisiti, nel qual caso il Comune, a fronte della richiesta di riduzione del contribuente, è tenuto a motivare la pretesa esplicitando le ragioni del diniego dell'agevolazione, onde consentire al soggetto passivo di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta.
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 2001 al 1 gennaio 2007. 240 parole tolte, 36 parole aggiunte.
tolto: In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonche' la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalita'. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresi' l'indicazione dell'organo presso cui puo' essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenzaaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in …
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-15;507~art71 · fonte del testo
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