Art. 26 — Potenziamento delle strutture e degli strumenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per lo svolgimento delle attività di analisi e revisione della spesa
Al fine di potenziare l'attivita' di analisi e valutazione della spesa, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad avvalersi di collaborazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con universita' pubbliche e private e con altri soggetti pubblici. Allo stesso fine, il medesimo dipartimento e' autorizzato a promuovere, per il tramite della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, iniziative di formazione sulle tecniche di analisi economica e statistica e sugli aspetti macro e micro di analisi della spesa nel settore pubblico. Al fine di potenziare le capacita' di analisi statistica ed economica della spesa e per lo svolgimento delle attivita' connesse alla realizzazione dei programmi di analisi e valutazione della spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad individuare fino a sei posizioni dirigenziali tra quelle esistenti nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da destinare allo svolgimento di compiti di studio e ricerca. Per lo svolgimento delle attivita' di analisi e valutazione della spesa di cui ((al)) presente decreto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito dei bandi per il reclutamento di funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una quota dei posti messi a concorso puo' essere destinata a profili di tipo economico-statistico ai fini dello svolgimento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa.
Testo vigente dal 30 settembre 2023
