1.COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 146. 2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'articolo 65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996.8 16 3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72, commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.7 4. Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazionie, entro il 28 febbraio 1994. E' esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per l'anno 1994 e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995. 6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all'art. 70, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle gia' prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonche' l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995. 6-bis. L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione e' prescritta dall'articolo 70, e' effettuata su richiesta dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1. 7. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'articolo 72, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1 gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 507

7

Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 ha disposto (con l'art. 5, comma 10) che "Di conseguenza all'articolo 79 del citato decreto legislativo, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, le parole "72, commi 2, 3 e 4," sono sostituite dalle seguenti: "72, commi 2 e 4,"."

8

Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo e' differito al 31 gennaio 1996.

L. 8 maggio 1998, n. 146

16

La L. 8 maggio 1998, n. 146 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'articolo 65 del predetto decreto legislativo, e' differito al 31 ottobre 1998."

Testo vigente dal 15 maggio 1998

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 maggio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1997 al 15 maggio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 maggio 1998, n. 146

    La L. 8 maggio 1998, n. 146 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'articolo 65 del predetto decreto legislativo, e' differito al 31 ottobre 1998."

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-15;507~art79 · fonte del testo

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