Art. 99 — Modifiche all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) per il pagamento dei crediti prededucibili;";
- b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Sono considerati debiti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
