Art. 52 — Sostituzione dell'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 58 (Obbligazioni e titoli di debito). - I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi gia' effettuati; se e' previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
