Art. 8 — Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Dopo l'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti: "Art. 9-bis (Disposizioni in materia di incompetenza). - La sentenza che dichiara l'incompetenza e' trasmessa in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza. Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore. Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti. Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, e' riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente. Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Art. 9-ter (Conflitto positivo di competenza). - Quando il fallimento e' stato dichiarato da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si e' pronunciato per primo. Il tribunale che si e' pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si e' pronunziato per primo. Si applica l'articolo 9-bis, in quanto compatibile.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art8 · fonte del testo

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