Art. 10 — Modifiche all'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'erede puo' chiedere il fallimento del defunto, purche' l'eredita' non sia gia' confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
