Art. 19 — Sostituzione dell'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 22 (Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento). - Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti. Entro quindici giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilita' aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il decreto della Corte di appello e' comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'articolo 15. Se la Corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari. I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della Corte d'appello.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art19 · fonte del testo

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