Art. 20 — Sostituzione dell'articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 23 (Poteri del tribunale fallimentare). - Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non e' prevista la competenza del giudice delegato; puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonche' i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
