Art. 79 — Sostituzione dell'articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 94 (Effetti della domanda). - La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
