Art. 78 — Sostituzione dell'articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 93 (Domanda di ammissione al passivo). - La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e puo' essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purche' sia possibile fornire la prova della ricezione. Il ricorso contiene:

  • 1)l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalita' del creditore;
  • 2)la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
  • 3)la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
  • 4)l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
  • 5)l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E' facolta' del creditore indicare, quale modalita' di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed e' onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalita'. Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se e' omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito e' considerato chirografario. Se e' omessa l'indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore da' notizia della esecutivita' dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene. I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo puo' chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda. Il ricorso puo' essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori. Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 78, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art78 · fonte del testo

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