Art. 77 — Sostituzione dell'articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 92 (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). - Il curatore, esaminate le scritture dell'impreditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica:
- 1)che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell'articolo seguente;
- 2)la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
- 3)ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
