Art. 70 — Sostituzione dell'articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 84 (Dei sigilli). - Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. Il curatore puo' richiedere l'assistenza della forza pubblica. Se i beni o le cose si trovano in piu' luoghi e non e' agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli puo' essere delegata a uno o piu' coadiutori designati dal giudice delegato. Per i beni e le cose sulle quali non e' possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art70 · fonte del testo

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