Legge fallimentare

Art. 84 fallimento — Dei sigilli

((Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. Il curatore puo' richiedere l'assistenza della forza pubblica. Se i beni o le cose si trovano in piu' luoghi e non e' agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli puo' essere delegata a uno o piu' coadiutori designati dal giudice delegato. Per i beni e le cose sulle quali non e' possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.))

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

32

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

33

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Testo vigente dal 17 luglio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 71/1994

    Questione inammissibile
    3 marzo 1994

    L'art. 84 della legge fallimentare prevede che il giudice delegato al fallimento debba necessariamente autorizzare il curatore a redigere l'inventario previa apposizione dei sigilli, anche quando quest'ultima operazione risulti impossibile o superflua per inesistenza di un attuale pericolo di distrazione dei beni in possesso del fallito (nella specie per essere stato il fallimento dichiarato anche su istanza del fallito). La soluzione della questione circa il contrasto di detta norma, per l'assenza di un apprezzamento di merito delle esigenze cautelari e conservative dei beni del fallito, con il principio di ragionevolezza e del buon andamento della amministrazione della giustizia, implica la precisazione di un canone valutativo in base ad una opzione variamente risolvibile tra i due estremi, di un'attività del giudice delegato, del tutto vincolata (qual è attualmente), e, viceversa, di un'attività ampiamente discrezionale, nell'ambito di plurime soluzioni possibili anche con riferimento alla scelta dell'organo cui affidare la valutazione 'singulatim' delle esigenze cautelari e conservative (tribunale in sede di dichiarazione di fallimento ovvero, successivamente - e talora non più tempestivamente - giudice delegato). Ma ciò presuppone l'esercizio di un potere di normazione positiva esulante dall'ambito delle attribuzioni della Corte, e spettante - se mai - al Parlamento. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 84 r.d. 16 marzo 1942 n. 267). - Cfr. O. n. 95/1987. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 84 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 17 luglio 2006. 90 parole tolte, 66 parole aggiunte.

Dichiarato il fallimento, il tolto: giudice delegato o per sua delegazione, in caso d'impedimento, il giudice di pace, procede immediatamente aggiunto: curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigillitolto: , sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. tolto: All'apposizione dei sigilli nella sede principale dell'impresa deve assistere, salvo legittimo impedimento, il curatore. Per i beni che aggiunto: Il curatore puo' richiedere l'assistenza della forza pubblica. Se i beni o le cose si trovano in tolto: altre localita' il giudice delegato richiede, per mezzo del cancelliere, i giudici di pace competenti di procedere all'apposizione dei sigilli. Il verbale redatto dal giudice di pace e' trasmesso immediatamente al giudice delegato. Il giudice che procede all'apposizione dei sigilli puo' emettere i provvedimenti provvisori e conservativi che ritiene necessari, compreso quello della vendita delle cose deteriorabili aggiunto: piu' luoghi e non e' agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli puo' essere delegata a uno o piu' coadiutori designati dal giudice delegato. Per i beni e le cose sulle quali non e' possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art84 · fonte del testo

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