Art. 21 — Sostituzione dell'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare). - Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 19/2010

    Questione infondata
    21 gennaio 2010

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost., nella parte in cui dispone che, salva diversa previsione, alle controversie che derivano dal fallimento si applicano le norme previste dagli artt. da 737 a 742 del codice di procedura civile, regolanti il rito camerale. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 170 del 2009 e non risultano essere stati prospettati argomentazioni e profili diversi rispetto a quelli già esaminati. Per la manifesta infondatezza di questione identica v., citata, ordinanza n. 170 del 2009.

    Art. 24 fallimento · Art. 21 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 170/2009

    Questione infondata
    29 maggio 2009

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure conc…

    Art. 24 fallimento · Art. 21 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 117/2008

    Altra decisione
    24 aprile 2008

    Deve essere disposta la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, censurato in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione. Invero, successivamente al deposito della ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, che, all'art. 3, comma 1, ha espressamente previsto la abrogazione della disposizione oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, sicché, alla luce di tale sopravvenienza normativa, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente al fine di valutare la perdurante rilevanza nel giudizio a quo della questione sollevata.

    Art. 24 fallimento · Art. 21 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art21 · fonte del testo

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