Art. 73 — Sostituzione dell'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 87 (Inventario). - Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel piu' breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attivita' compiute. Possono intervenire i creditori. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di societa', gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attivita' da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione. L'inventario e' redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
