Art. 68 — Sostituzione dell'articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 81 (Contratto di appalto). - Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie. Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualita' soggettiva e' stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art68 · fonte del testo

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