Art. 38 — Sostituzione dell'articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 40 (Nomina del comitato). - Il comitato dei creditori e' nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilita' ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato puo' essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo. Il comitato e' composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantita' e qualita' dei crediti ed avuto riguardo alla possibilita' di soddisfacimento dei crediti stessi. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente. La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalita' stabilite nel secondo comma. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione. Ciascun componente del comitato dei creditori puo' delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art38 · fonte del testo

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