Art. 27 — Sostituzione dell'articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 31 (Gestione della procedura). - Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite. Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art27 · fonte del testo

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