Art. 142 — Sostituzione dell'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 166 (Pubblicita' del decreto). - Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale puo', inoltre, disporne la pubblicazione in uno o piu' giornali, da esso indicati. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
