Art. 143 — Modifiche all'articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, le parole: "e la direzione del giudice delegato" sono soppresse;
- b)dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale puo' stabilire un limite di valore al di sotto del quale non e' dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
