Art. 38 — Entità della somma dovuta

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 e' pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni. La somma dovuta come sanzione amministrativa e' da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 672 del codice penale. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 LUGLIO 1994, N.480)). 13 La somma dovuta e' da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale. La somma dovuta e' da lire centomila a lire un milione per la violazione dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della stessa legge. La somma dovuta e' da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480

13

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

Testo vigente dal 5 agosto 1994

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 1994

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1981 al 5 agosto 1994. 49 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 672 del codice penale. tolto: La somma dovuta e' da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la violazione degli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 LUGLIO 1994, N.480. La somma dovuta e' da lire duecentomila a lire due milioni per la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480

    Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art38 · fonte del testo

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