Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e' aggiunto il seguente: "1-bis. A decorrere dalla data del 1o luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e capacita' professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.".
Testo vigente dal 4 luglio 2001
