L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' revocata:
- a)nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attivita' ai sensi dell'articolo 26;
- b)nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. (( Nel caso di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 26, comma 1-bis, l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra non e' soggetta a revoca fino al termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore. Entro 90 giorni dal termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, il Comitato procede alla revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. ))
Testo vigente dal 15 ottobre 2024
