Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle norme unionali, con particolare riferimento alle regole per l'assegnazione gratuita delle quote, l'aggiornamento dei parametri di riferimento e l'identificazione dei settori caratterizzati da elevato rischio di rilocalizzazione. Il Comitato:

  • a)non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricita', fatta eccezione per l'elettricita' prodotta a partire dai gas di scarico;
  • b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147));
  • c)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147));
  • d)non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che abbiano cessato l'attivita' e in caso di revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 19;
  • e)non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25;
  • f)non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che hanno adottato il regime di cui agli articoli 31 e 32.
  • f-bis)non assegna quote a titolo gratuito per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;
  • f-ter)in deroga alla lettera f-bis), fino al 2033 applica un fattore CBAM che riduce l'assegnazione gratuita di quote per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, pari al 100 per cento per il periodo compreso tra l'entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento, pari al 97,5 per cento nel 2026, al 95 per cento nel 2027, al 90 per cento nel 2028, al 77,5 per cento nel 2029, al 51,5 per cento nel 2030, al 39 per cento nel 2031, al 26,5 per cento nel 2032 e al 14 per cento nel 2033. Il Comitato, con le modalita' e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite:
  • a)agli impianti esistenti;
  • b)agli impianti nuovi entranti;
  • c)in caso di modifiche del funzionamento di un impianto;
  • d)in caso di fusione e scissione di impianti. Nel caso di impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia certificato a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2012/27 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Comitato, con le modalita' e le forme previste dai regolamenti unionali, riduce del 20 per cento il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito se le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell'energia certificato non sono state attuate. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non e' tuttavia ridotto se il gestore dimostra che il tempo di ammortamento degli investimenti previsti dalle raccomandazioni di cui al periodo precedente supera i tre anni o se i loro costi sono sproporzionati. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non e' altresi' ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit o nel sistema di gestione dell'energia certificato per l'impianto interessato. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nello svolgimento della preliminare attivita' istruttoria di competenza puo' avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), tramite apposite convenzioni. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all'80esimo percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, il Comitato riduce del 20per cento il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito, con le modalita' e le forme previste dai regolamenti unionali, se tali impianti, entro il 1° maggio 2024, non hanno stabilito un piano di neutralita' climatica ovvero se il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi contenute nel medesimo piano non e' stato verificato per il periodo fino alla fine del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030. La riduzione del quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito si applica in ogni caso nella misura del 20 per cento anche se l'impianto non rispetta le prescrizioni di entrambi i commi 3-bis e 3-ter. Il piano di neutralita' climatica di cui al comma 3-ter deve essere coerente con l'obiettivo di neutralita' climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e' redatto in conformita' agli atti di esecuzione di cui all'articolo 10-ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e contiene gli elementi specificati di seguito:
  • a)misure e investimenti per raggiungere la neutralita' climatica entro il 2050 a livello di impianto, escludendo l'uso di crediti di compensazione;
  • b)traguardi e tappe intermedi per misurare, entro il 31 dicembre 2025 e, successivamente, ogni cinque anni entro il 31 dicembre, i progressi compiuti verso il raggiungimento della neutralita' climatica ai sensi della lettera a) del presente comma;
  • c)una stima dell'impatto di ciascuna delle misure e degli investimenti di cui alla lettera a) del presente comma per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi di cui al comma 3-quinquies, lettera b), e' verificato per il periodo fino al 31 dicembre 2025 e per il periodo fino al 31 dicembre di ogni quinto anno successivo, conformemente ai regolamenti unionali in materia di verifica e accreditamento. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 per cento degli impianti piu' efficienti di un settore o sottosettore per i pertinenti parametri di riferimento, in un anno in cui si applica il fattore di correzione transettoriale detti impianti sono esentati dall'adeguamento di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, conformemente ai regolamenti unionali in materia di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il Comitato, con le modalita' e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione europea l'adeguamento dell'assegnazione di quote gratuite:
  • a)agli impianti o sottoimpianti il cui gestore abbia presentato rinuncia all'assegnazione che riguarda gli anni successivi all'anno della domanda;
  • b)agli impianti che abbiano cessato le proprie attivita'. Il Comitato modifica la quantita' di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti il cui livello di attivita', valutato sulla base della media mobile dei due anni precedenti, e' aumentato o diminuito di oltre il 15% rispetto al valore del livello di attivita' storico utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita per i quinquenni di riferimento. A tal fine il Comitato utilizza la comunicazione sui livelli di attivita' che i gestori inviano ai sensi dei relativi regolamenti unionali entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Comitato. Le modalita' di modifica della quantita' di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti sono stabilite nelle relative norme unionali. Gli adeguamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono effettuati con quote aggiunte o prelevate dal quantitativo di quote accantonate ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 2024 al 1 gennaio 2026. 107 parole tolte, 156 parole aggiunte in 3 capoversi.

b) tolto: non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO2, alle condutture per il trasporto di CO2 o ai siti di stoccaggio di CO2 aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147;

c) tolto: assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE, in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica e frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate, applicando il fattore lineare di riduzione, tranne che per gli anni in cui dette assegnazioni sono adeguate in modo uniforme in conformita' con le norme unionali sull'assegnazione aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147;

aggiunto: f-ter) in deroga alla lettera f-bis), fino al 2033 applica un fattore CBAM che riduce l'assegnazione gratuita di quote per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, pari al 100 per cento per il periodo compreso tra l'entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento, pari al 97,5 per cento nel 2026, al 95 per cento nel 2027, al 90 per cento nel 2028, al 77,5 per cento nel 2029, al 51,5 per cento nel 2030, al 39 per cento nel 2031, al 26,5 per cento nel 2032 e al 14 per cento nel 2033. Il Comitato, con le modalita' e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47~art24 · fonte del testo

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