A decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato puo' svolgere l'attivita' di cui all'allegato I-bis, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2 di cui all'articolo 4-bis.
Testo vigente dal 15 ottobre 2024
