(( Il Comitato ETS 2 rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui all'articolo 42-quater se accerta che il soggetto regolamentato e' in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantita' di combustibili immessi in consumo ai sensi dello stesso allegato I-bis. L'autorizzazione citata e' rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato ETS 2. Il rilascio dell'autorizzazione o del relativo aggiornamento e' effettuato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' dei soggetti istanti, il Comitato ETS 2 si riserva di accogliere, in via preliminare, le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 42-quinquies, comma 3, entro novanta giorni a decorrere dalla data del 30 settembre 2024, a fronte di un controllo formale sulla presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo. Nei successivi centoventi giorni il Comitato ETS 2, accertato che il soggetto regolamentato e' in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantita' di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I-bis, provvedera' a rilasciare, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria, l'autorizzazione definitiva. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra contiene almeno i seguenti elementi:

  • a)il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato;
  • b)una descrizione delle modalita' con le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili nei settori contemplati dal presente capo;
  • c)un elenco dei combustibili che il soggetto regolamentato immette in consumo nei settori contemplati dal presente capo;
  • d)un piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;
  • e)le prescrizioni in materia di comunicazione stabilite dalle pertinenti norme unionali ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
  • f)l'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni, emesse a norma del presente capo, pari alle emissioni totali di ciascun anno civile, come verificato secondo le pertinenti norme unionali, entro il termine di cui all'articolo 42-duodecies, comma 3, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies.

Testo vigente dal 15 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47~art42septies · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari