Art. 42-septies — Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
(( Il Comitato ETS 2 rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui all'articolo 42-quater se accerta che il soggetto regolamentato e' in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantita' di combustibili immessi in consumo ai sensi dello stesso allegato I-bis. L'autorizzazione citata e' rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato ETS 2. Il rilascio dell'autorizzazione o del relativo aggiornamento e' effettuato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' dei soggetti istanti, il Comitato ETS 2 si riserva di accogliere, in via preliminare, le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 42-quinquies, comma 3, entro novanta giorni a decorrere dalla data del 30 settembre 2024, a fronte di un controllo formale sulla presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo. Nei successivi centoventi giorni il Comitato ETS 2, accertato che il soggetto regolamentato e' in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantita' di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I-bis, provvedera' a rilasciare, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria, l'autorizzazione definitiva. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra contiene almeno i seguenti elementi:
- a)il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato;
- b)una descrizione delle modalita' con le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili nei settori contemplati dal presente capo;
- c)un elenco dei combustibili che il soggetto regolamentato immette in consumo nei settori contemplati dal presente capo;
- d)un piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;
- e)le prescrizioni in materia di comunicazione stabilite dalle pertinenti norme unionali ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
- f)l'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni, emesse a norma del presente capo, pari alle emissioni totali di ciascun anno civile, come verificato secondo le pertinenti norme unionali, entro il termine di cui all'articolo 42-duodecies, comma 3, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies.
Testo vigente dal 15 ottobre 2024
