Art. 2 — Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e disposizioni in materia di piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)il primo comma e' sostituito dal seguente: "In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.";
  • b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi.";
  • c)dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza o che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza e che determinano invasi di volume superiore a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva altresi' la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.";
  • d)i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: "Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle relative autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attivita' di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale. 1 Per i piani e i programmi statali che prevedano il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite le autorita' di bacino, di finanziamenti, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.".
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 6-7 novembre 2001, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 14/11/2001, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), limitatamente al periodo: "Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministero dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale".

Testo vigente dal 15 novembre 2001

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 353/2001

    Ha colpito questo articolo
    7 novembre 2001

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, sollevate, dalla Regione Veneto, con ricorso in via di azione, in riferimento agli artt. 76, 11 e 123 della Costituzione, in quanto: a) la denunciata violazione della delega legislativa non può essere addotta nel giudizio promosso in via principale se non vengano messe in questione, da parte del decreto delegato impugnato, competenze regionali e risultando, comunque, non appropriato il richiamo alla delega legislativa nei confronti di norme di attuazione dello statuto speciale regionale, emanate nell’esercizio di poteri legislativi autorizzati da norme statutarie, nell’àmbito di particolari procedure caratterizzate dalla partecipazione della Regione a statuto speciale; b) né può essere invocata la violazione dell’art. 11 attraverso il mancato rispetto di principî comunitari o della norma costituzionale che attiene al contenuto e alla formazione dello statuto regionale (art. 123), data la genericità della denuncia di tali profili, del tutto estranei alla norma contestata. - Per il profilo della inosservanza della delega legislativa nei giudizi in via principale, v. anche sentenze citate n. 87/1996 e n. 272/1988. Per la non riferibilità delle norme di attuazione statutaria all’istituto della delega legislativa, v. sentenza (qui richiamata) n. 160/1985.

    Art. 2 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica · Art. 11 cost. · Art. 76 cost. · Art. 123 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1999 al 15 novembre 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 6-7 novembre 2001, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 14/11/2001, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), limitatamente al periodo: "Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministero dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-11;463~art2 · fonte del testo

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