Art. 16 — Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di assunzione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica da parte degli enti locali e di indennizzi
[1]All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)alle lettere a) e b)
[2]del primo comma le parole: "specie 1/A" sono soppresse;
- b)al terzo comma le parole: "del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "del presidente della giunta provinciale territorialmente competente" e le parole: "del 7,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al tasso previsto, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto, dall'articolo 1, comma l, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aumentato di 0,50 punti";
- c)dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "A seguito della presentazione di formale richiesta di trasferimento da parte degli enti locali di cui all'articolo 1, resa esecutiva ai sensi dell'articolo 2, o degli enti e delle societa' di cui all'articolo 10, gli impianti di cui agli articoli precedenti sono trasferiti nel termine di novanta giorni. Il Commissario del Governo a seguito del trasferimento dara' inizio alla procedura volta alla determinazione dell'indennizzo secondo le modalita' di cui ai commi precedenti.".
Testo vigente dal 10 dicembre 1999
