Art. 5 — Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernenti disposizioni in materia di polizia idraulica
L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Salvo diversa disposizione di legge provinciale, la disciplina inerente la polizia idraulica non si applica alle acque pubbliche acquisite al demanio idrico provinciale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non comprese nell'elenco delle acque pubbliche o nei relativi elenchi suppletivi delle province di Trento e Bolzano o non intavolate al demanio idrico provinciale.".
Testo vigente dal 10 dicembre 1999
