Capo II – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di opere idrauliche
- Art. 2 — Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e disposizioni in materia di piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche
- Art. 3 — Sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni particolari in materia di derivazioni di acque e di rilascio del minimo deflusso
- Art. 4 — Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria
- Art. 5 — Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernenti disposizioni in materia di polizia idraulica
- Art. 6 — Introduzione dell'articolo 11-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni per l'intavolazione e la voltura catastale dei beni relativi al demanio idrico provinciale
- Art. 7 — Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente l'ambito territoriale di competenza per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche
- Art. 8 — Introduzione dell'articolo 19-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni sull'esercizio delle funzioni statali delegate alle province