Art. 4 — Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, ((e' sostituito dal seguente)): "c) Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva, altresi', la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L'avviso di rettifica in G.U. 25/07/2003, N. 171 ha disposto che "Nel medesimo art. 1, comma 1, primo capoverso, dopo le virgolette iniziali, devono intendersi soppressi la lettera "c" e la parentesi"
Testo vigente dal 25 luglio 2003
