Art. 8 — Disposizioni applicabili
Al Consiglio sono estese le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, intendendosi il CNR sostituito con il Consiglio e i suoi istituti ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sostituito con il Ministero delle politiche agricole e forestali:
- a)articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h), in materia di funzioni;
- b)articolo 3, in materia di strumenti;
- c)articolo 5, in materia di comitato di valutazione;
- d)articolo 6, comma 2, in materia di organici del personale;
- e)articolo 7, comma 1, lettera a), n. 1), in materia di preventiva informativa del personale e lettera b), n. 2), in materia di strumentazione scientifica;
- f)articolo 11, in materia di procedure di assunzione del personale e di disciplina del rapporto di lavoro;
- g)articolo 12, in materia di mobilita' temporanea del personale. Al Consiglio si applica l'articolo 8, in materia di consorzi, del decreto legislativo concernente l'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi. Il Consiglio e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e allo stesso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 3 dicembre 1999
