All'INGV sono estese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

  • a)articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) e h) in materia di funzioni;
  • b)articolo 3, in materia di strumenti;
  • c)articolo 5, in materia di comitato di valutazione;
  • d)articolo 6, comma 2, in materia di organici e di assunzioni di personale;
  • e)articolo 9, commi 1 e 2, in materia di controlli e di competenze ministeriali;
  • f)articolo 10, in materia di risorse finanziarie;
  • g)articolo 11, in materia di gestione del personale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 6 e 12 del presente decreto;
  • h)articolo 12, in materia di mobilita' temporanea del personale. Costituiscono risorse finanziarie anche i contributi di soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e). L'ente si dota di ordinamento autonomo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, mediante appositi regolamenti di organizzazione e funzionamento, nonche' di amministrazione, contabilita' e finanza, applicando, per questi ultimi, anche i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numeri 2, 3 e 5, adottando per le sezioni quanto ivi previsto per gli istituti, nonche' b), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19. I regolamenti di cui al comma 3, relativi all'organizzazione e al funzionamento degli organi e delle strutture, devono comunque prevedere la preventiva informazione al personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L'INGV ha sede in Roma e la propria rete scientifica sul territorio si articola in sezioni, anche multidisciplinari, con compiti di ricerca, di osservatorio e di monitoraggio e con riferimento alle attuali strutturazioni territoriali degli enti ed istituti soppressi e confluiti. Tali sezioni sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, secondo la disciplina determinata dai regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'INGV. E' comunque previsto come sezione dell'ente e come struttura di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale, l'Osservatorio vesuviano, che mantiene la sua denominazione. Il personale conferito all'INGV e' assegnato alle sezioni sulla base dell'attuale distribuzione e i criteri e le scelte per gli eventuali trasferimenti nell'ambito della rete scientifica dell'ente sono definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali. Nell'ambito della propria autonomia ciascuna sezione dell'INGV puo' ricevere ed autonomamente amministrare, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui al comma 3, finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione. I regolamenti di cui al comma 3 potranno prevedere la costituzione, mediante accordi o convenzioni, di sezioni autonome presso le universita' per il coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca di interesse comune, per il miglior utilizzo di laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'attivazione di corsi di dottorato, per l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca. Alle sezioni possono afferire professori universitari e ricercatori in servizio presso universita' ove non siano presenti sezioni dell'INGV. Possono afferire alle sezioni anche studenti dei corsi di dottorato di ricerca o di scuole di specializzazione, titolari di assegni di ricerca, ricercatori e tecnologi in servizio presso altri enti di ricerca.

Testo vigente dal 29 ottobre 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-29;381~art5 · fonte del testo

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