Art. 17 — Norme finali e transitorie
Gli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 possono stipulare, per lo svolgimento delle proprie attivita', convenzioni con enti pubblici e privati e contratti professionali con esperti del settore. Agli enti predetti si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 8, intendendosi il CNR sostituito con ciascun ente e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con il Ministero delle politiche agricole e forestali. Fino all'insediamento degli organi previsti dal presente decreto, restano in carica e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite, gli organi previsti dal previgente ordinamento. La nomina dei componenti dei suddetti organi deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 3 dicembre 1999
