Art. 6 — Entrate
Le entrate del Consiglio sono costituite da:
- a)il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, a valere su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto e per le spese del personale;
- b)il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- c)i compensi ottenuti da ciascun istituto per le attivita' di ricerca e di consulenza svolte a favore di soggetti pubblici e privati;
- d)le assegnazioni di spesa finalizzate per progetti speciali da parte del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche;
- e)rendite del proprio patrimonio, fondi provenienti da lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
- f)i contributi alla ricerca provenienti dall'Unione europea;
- g)i proventi di brevetti ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dagli istituti;
- h)ogni altra entrata. Al fine di premiare la competitivita' degli istituti, il consiglio di amministrazione, in sede di riparto delle risorse finanziarie, provvede a riassegnare una congrua quota dei finanziamenti agli istituti che hanno concorso a procurarli. Il patrimonio del Consiglio e' costituito dal patrimonio degli istituti e strutture di cui all'allegato I. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuno di essi provvede all'inventario dei beni e propone al Consiglio la dismissione di quelli che non sono funzionalmente necessari alla ricerca. Il Consiglio subentra in tutti i diritti, oneri, beni, azioni e obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli istituti di cui all'allegato I.
Testo vigente dal 3 dicembre 1999
